Previdenza complementare 730: come procedere per dedurre i costi? E in quale misura?
Gli interventi di riforma delle pensioni si sono susseguiti negli ultimi anni e ciò ha spinto molti lavoratori e professionisti di scegliere le soluzioni offerte della previdenza complementare, ovvero proposte di previdenza integrativa che si somma a quella obbligatoria.
I contributi versati per forme pensionistiche complementari e individuali, inerenti ai fondi negoziali e quelli individuali, sono costi per cui è possibile fruire della deduzione dall’imponibile. Un’opportunità valida anche per quanti sostengono queste spese per familiari fiscalmente a carico.
Ma entriamo nel merito della questione previdenza complementare 730 e vediamo i parametri di riferimento per questo settore. I contributi che sono stati versati per delle formule pensionistiche complementari risultano deducibili dal reddito complessivo del contribuente per un importo massimo di 5.164,57 euro.
Questo parametro non interessa i contribuenti che sono iscritti a forme pensionistiche per cui è stato appurato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio a opera del dicastero del Lavoro. In questo caso sono deducibili tutti i contributi versati nell’anno d’imposta.
Previdenza complementare 730 e27 e compilazione modello 730
Per quanto attiene la corretta redazione del modello 730, il contribuente è chiamato a compilare le righe da E27 a E31 del modello 730 nel caso abbia contributi versati per forme di previdenza complementare di fondi negoziali e individuali.
Ricordiamo in modo particolare che il rigo E28 è riservato ai contributi versati dai lavoratori che sono di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007. In questo caso l’impianto normativo implica una maggiore deducibilità di contributi nei 20 anni successivi ai primi 5 anni di iscrizione al fondo pensione