Calcolo pensione avvocati 2014: criteri e parametri applicati

Calcolo pensione avvocati: come si definisce l’importo della pensione di anzianità?

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense è l’ente previdenziale degli avvocati italiani. Tra le altre prestazioni erogate dall’ente troviamo la pensione di anzianità.

Attualmente possono accedere al trattamento pensionistico gli iscritti che hanno compiuto 59 anni e con almeno 37 anni di contribuzione ed effettiva iscrizione all’albo. Tali requisiti verranno aumentati in modo progressivo nei prossimi anni. Nel 2020 infatti potranno accedere alla pensione gli avvocati che hanno maturato almeno 40 anni di contribuzione e compiuto 62 anni di età. Per ottenere il pensionamento gli avvocati devono inoltre provvedere alla cancellazione dagli albi forensi.

L’importo della pensione di anzianità viene definito in base a due quote distinte: la prima viene calcolata con il criterio retributivo, mentre la seconda quota con il calcolo contributivo.

Calcolo pensione avvocati: cos’è la pensione di vecchiaia?

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense prevede inoltre l’erogazione della pensione di vecchiaia, alla quale possono accedere i soggetti che hanno compiuto 67 anni di età e hanno un anzianità retributiva compresa tra 5 e 32 anni. Come per la pensione di anzianità, l’importo della pensione di vecchiaia è definito in base a due quote, dette “quota base” e “quota modulare”.

Calcolo pensione avvocati: come si calcala la pensione di vecchiaia?

La quota base è calcolata sulla media dei redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef, relativi a gli anni di iscrizione all’albo, fino all’anno precedente al pensionamento. Dai redditi dichiarati sono esclusi ai fini pensionistici i peggiori cinque.

La media dei redditi deve essere calcolata su almeno 30 anni. Non è prevista quindi l’esclusione dei cinque peggiori redditi professionali, se si sono maturati meno di 27 anni di iscrizione all’albo. Il reddito medio viene moltiplicato, per ciascun anno di effettiva iscrizione e contribuzione, per un coefficiente dell’1,50% sulla somma compresa tra 0 e i 3/4 del tetto reddituale, mentre la restante parte viene moltiplicata per l’1,20%.

La quota modulare è invece determinata con il metodo contributivo. Il montante contributivo individuale è costituito dalla somma dei contributi versati dall’iscritto. Questi vengono rivalutati su base composta al 31 dicembre di ogni anno, a un tasso di capitalizzazione pari al 90% della variazione media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla Cassa, con un valore minimo dell’1,5%.

Quando l’avvocato va in pensione il montante si trasforma in rendita utilizzando i coefficienti per età, per i primi 5 anni di applicazione del Regolamento. Alla fine del quinquennio la rendita viene invece definita in base a coefficienti per età definiti tenendo conto delle caratteristiche demografiche della categoria e dei conseguenti effetti attuariali.

 

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